d'azione 1. Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 9-11, e alla loro politica nazionale di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione elaborano ed eseguono, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali destinati a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita' che sono parte integrante della loro politica di sviluppo sostenibile. I programmi subregionali e regionali possono essere elaborati ed eseguiti in funzione dei bisogni della regione. 2. Nell'elaborazione dei loro programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione prestano attenzione particolare al paragrafo 2 (f) dell'articolo 10 della Convenzione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
