dei programmi d'azione nazionali A seconda della loro rispettiva situazione, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, prevedere nel quadro dell'elaborazione delle loro strategie nazionali di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccita' in applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, i campi d'attivita' seguenti: (a) l'accrescimento delle capacita', l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica, nonche' le risorse e i meccanismi finanziari; (b) l'eliminazione della poverta' e il miglioramento della qualita' della vita umana; (c) la realizzazione della sicurezza alimentare e di uno sviluppo e di una gestione sostenibili delle attivita' agricole, dell'allevamento e della silvicoltura, nonche' attivita' intersettoriali; (d) la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare lo sfruttamento razionale dei bacini idrografici; (e) la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle zone di elevata altitudine; (f) la gestione e la conservazione razionali delle risorse in terre, e lo sfruttamento e l'utilizzazione efficaci delle risorse idriche; (g) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccita'; (h) il consolidamento e/o la creazione nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccita' di sistemi d'informazione, di valutazione e di assistenza operativa nonche' di allarme precoce tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici, pedologici, economici e sociali; (i) lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione razionale delle diverse fonti energetiche, compresa la promozione di energie sostitutive; (j) la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversita' biologica, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla diversita' biologica; (k) la considerazione degli aspetti demografici in rapporto con la desertificazione e la siccita'; e (l) la creazione o il consolidamento dei quadri istituzionali e giuridici che permettano di applicare la Convenzione e intesi, tra l'altro, a decentralizzare le strutture e le funzioni amministrative legate alla desertificazione e alla siccita', con la partecipazione delle comunita' colpite e della societa' in generale.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-iii-art4 · fonte su Normattiva