degli allegati 1. Gli allegati sono parte integrante della Convenzione e, salvo esplicite disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione rinvia ugualmente ai suoi allegati. 2. Le Parti interpretano le disposizioni degli allegati in modo conforme ai diritti e agli obblighi loro imposti in virtu' degli articoli della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art29 · fonte su Normattiva