alla Convenzione 1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti alla Convenzione. 2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il Segretariato permanente comunica alle Parti il testo di qualsiasi proposta d'emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l'emendamento e' proposto per l'adozione. Il Segretariato permanente comunica ugualmente le proposte d'emendamento ai firmatari della Convenzione. 3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo consensuale su qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione. Se tutti i loro sforzi sono risultati vani e se nessun accordo non ha potuto essere raggiunto, l'emendamento e' adottato, in ultima istanza, con un voto di maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. Una volta adottato, l'emendamento e' comunicato dal Segretariato permanente al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione concernenti un emendamento sono depositati presso il depositario. Qualsiasi emendamento adottato in virtu' del paragrafo 3 entra in vigore nei riguardi delle Parti che l'hanno accettato il novantesimo giorno che segue la data di ricezione da parte del depositario degli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione di due terzi almeno delle Parti della Convenzione che erano Parti al momento dell'adozione dell'emendamento. 5. L'emendamento entra in vigore nei riguardi di qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno che segue la data in cui tale Parte ha depositato, presso il depositario, il suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione concernente detto emendamento. 6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 31, l'espressione "Parti presenti e votanti" designa le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art30 · fonte su Normattiva