dei Paesi Parte sviluppati Oltre agli obblighi generali loro imposti dall'articolo 4, i Paesi sviluppati Parte s'impegnano a: (a) sostenere attivamente, come convenuto, individualmente o congiuntamente, l'azione condotta dai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, e i Paesi meno progrediti, per combattere la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; (b) fornire risorse finanziarie importanti e altre forme di appoggio per aiutare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli d'Africa, ad elaborare e applicare in modo efficace i loro propri piani e strategie a lungo termine per lottare contro la desertificazione e per attenuare gli effetti della siccita'; (c) favorire la mobilizzazione di fondi nuovi e addizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell'articolo 20; (d) incoraggiare la mobilizzazione di fondi provenienti dal settore privato e da altre fonti non governative; e (e) favorire e facilitare l'accesso dei Paesi Parte colpiti, in particolare dei Paesi in sviluppo, alla tecnologia, alle conoscenze e alle capacita' appropriate.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art6 · fonte su Normattiva