dei Paesi Parte colpiti Oltre agli obblighi di cui all'articolo 4, i Paesi Parte colpiti si impegnano a: (a) accordare debita priorita' alla lotta contro la desertificazione e all'attenuazione della siccita', e a devolvervi risorse sufficienti in rapporto con la loro situazione e i loro mezzi; (b) stabilire strategie e priorita', nell'ambito dei piani o delle politiche di sviluppo sostenibile, per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; (c) operare per rimuovere le cause profonde della desertificazione e a prestare attenzione particolare ai fattori socio-economici che contribuiscono a tale fenomeno; (d) sensibilizzare le popolazioni locali, in particolare le donne e i giovani, e facilitare la loro partecipazione, con l'appoggio delle organizzazioni non governative, all'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; e (e) creare un contesto propizio rafforzando, secondo quanto conviene, la pertinente legislazione e, qualora non esista, adottando nuove leggi e elaborando nuove politiche a lungo termine e nuovi programmi d'azione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art5 · fonte su Normattiva