Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione in Europa di una nuova architettura della sicurezza fondata sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre piu' bassi commisurati al mantenimento della stabilita' e della sufficienza difensiva. Le Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza del processo di disarmo per la sicurezza europea e mondiale, contribuiranno attivamente e costruttivamente ai negoziati dei relativi accordi auspicando il raggiungimento di nuove intese volte al rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania agiranno altresi' in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e di un sempre maggiore controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali. Le Parti Contraenti svilupperanno, anche tramite lo svolgimento di attivita' concrete, di consultazioni e di scambi di visite, una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa.

Testo vigente dal 3 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;170~trattato-art3 · fonte su Normattiva