Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessita' che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

Testo vigente dal 3 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;170~trattato-art2 · fonte su Normattiva