Art. 10 (Convenzione)
Sono organizzate tra le Parti rivierasche consultazioni in base a principi di reciprocita', di buona fede e di buon vicinato, a richiesta di una qualsiasi tra le Parti. Tali consultazioni sono volte ad instaurare una cooperazione riguardo ai problemi che sono oggetto delle disposizioni della presente Convenzione. Ogni consultazione di questo tipo si svolge tramite un organo comune creato in applicazione dell'articolo 9 della presente Convenzione, qualora tale organo esista.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
