1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:

  • a)stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune; e
  • b)in funzione della natura di tali problemi: - esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l'azione delle Parti contraenti nell'ambito delle organizzazioni internazionali interessate, oppure - esaminare congiuntamente ogni altra linea d'azione che appaia opportuna. 2. Le Parti contraenti si scambiano, non appena possibile, tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art25 · fonte su Normattiva