' COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO Nel quadro della cooperazione generale prevista all'articolo 9 della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche intraprendono attivita' particolari di ricerca-sviluppo in vista di conseguire gli obiettivi ed i criteri qualitativi dell'acqua che hanno deciso di comune accordo di stabilire e di adottare, e di attenersi a tali obiettivi e criteri.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art12 · fonte su Normattiva