DEL PUBBLICO 1. Le Parti rivierasche vigilano affinche' le informazioni rela- tive allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero e l'efficacita' di queste misure, siano accessibili al pubblico. A Tal fine, le Parti rivierasche fanno in modo che le seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico:

  • a)gli obiettivi qualitativi dell'acqua;
  • b)le autorizzazioni rilasciate ed i criteri da osservare di conseguenza;
  • c)i risultati dei prelievi di campioni d'acqua e di effluenti effettuati a fini di monitoraggio e di valutazione, nonche' i risultati dei controlli messi in atto per determinare in che misura gli obiettivi qualitativi dell'acqua o i criteri enunciati nelle autorizzazioni sono rispettati. 2. Le Parti rivierasche vigilano affinche' il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in ogni momento ragionevole e possa venirne gratuitamente a conoscenza, e mettono a disposizione del pubblico attrezzature sufficienti affinche' sia possibile ottenere copie di queste informazioni dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art16 · fonte su Normattiva