-SVILUPPO Le Parti cooperano alla esecuzione dei lavori di ricerca-sviluppo su tecniche efficaci di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'impatto transfrontaliero. A tal fine esse si sforzano a livello bilaterale e/o multilaterale, ed in considerazione delle attivita' di ricerca svolte nelle istanze internazionali competenti, di intraprendere o di intensificare, se del caso, particolari programmi di ricerca volti in particolar modo:

  • a)a mettere a punto metodi di valutazione della tossicita' delle sostanze pericolose e del carattere nocivo degli inquinanti;
  • b)a migliorare le conoscenze relative alla comparsa, alla ripartizione ed agli effetti ambientali degli inquinanti nonche' ai procedimenti implicati;
  • c)a mettere a punto e ad applicare tecnologie, metodi di produzione e modalita' di consumo che rispettino l'ambiente;
  • d)a sopprimere progressivamente e/o sostituire le sostanze che rischiano di avere un impatto transfrontaliero;
  • e)ad elaborare metodi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, che rispettino l'ambiente;
  • f)a concepire metodi speciali per migliorare lo stato delle acque transfrontaliere;
  • g)a concepire opere idrauliche e tecniche di regolarizzazione delle acque che rispettino l'ambiente;
  • h)a procedere alla valutazione materiale e finanziaria dei danni derivanti dall'impatto transfrontaliero; le Parti si comunicano i risultati di questi programmi di ricerca in attuazione dell'articolo 6 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art5 · fonte su Normattiva