-SVILUPPO Le Parti cooperano alla esecuzione dei lavori di ricerca-sviluppo su tecniche efficaci di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'impatto transfrontaliero. A tal fine esse si sforzano a livello bilaterale e/o multilaterale, ed in considerazione delle attivita' di ricerca svolte nelle istanze internazionali competenti, di intraprendere o di intensificare, se del caso, particolari programmi di ricerca volti in particolar modo:
- a)a mettere a punto metodi di valutazione della tossicita' delle sostanze pericolose e del carattere nocivo degli inquinanti;
- b)a migliorare le conoscenze relative alla comparsa, alla ripartizione ed agli effetti ambientali degli inquinanti nonche' ai procedimenti implicati;
- c)a mettere a punto e ad applicare tecnologie, metodi di produzione e modalita' di consumo che rispettino l'ambiente;
- d)a sopprimere progressivamente e/o sostituire le sostanze che rischiano di avere un impatto transfrontaliero;
- e)ad elaborare metodi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, che rispettino l'ambiente;
- f)a concepire metodi speciali per migliorare lo stato delle acque transfrontaliere;
- g)a concepire opere idrauliche e tecniche di regolarizzazione delle acque che rispettino l'ambiente;
- h)a procedere alla valutazione materiale e finanziaria dei danni derivanti dall'impatto transfrontaliero; le Parti si comunicano i risultati di questi programmi di ricerca in attuazione dell'articolo 6 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
