[1]- Principio di non discriminazione

[2]L'applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l'applicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sara' assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilita' o qualsiasi altra condizione.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art2 · fonte su Normattiva