[1]Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata. 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: - inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parita' tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne. 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identita' di genere, sull'eta', sulle condizioni di salute, sulla disabilita', sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art4 · fonte su Normattiva