[1]- Favoreggiamento e tentativo

[2]1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni complicita', qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione. 3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall'articolo 20, paragrafo 1.b ed f, dall'articolo 2. 1.c, dall'articolo 22 e dall'articolo 23.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art24 · fonte su Normattiva