[1]- Relazioni con altri strumenti internazionali

[2]1. La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni di altri dispositivi ai quali aderiscono o aderiranno le Parti di questa Convenzione, dispositivi che contengano disposizioni aderenti alla materia trattata dalla presente Convenzione ed assicurino la piu' ampia protezione ed assistenza ai minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali. 2. Le Parti della Convenzione hanno facolta' di concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali inerenti alle questioni regolate dalla presente Convenzione, al fine di perfezionare o rafforzare le disposizioni della presente o per favorire l'applicazione dei principi da questa sanciti. 3. Le Parti che sono membri dell'Unione Europea applicano, nell'ambito delle reciproche relazioni, le norme della Comunita' e dell'Unione Europea nella misura in cui siano in essere norme della Comunita' o dell'Unione Europea che si riferiscano a tale particolare materia e si applichino, nel caso di specie, senza pregiudizio dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio della sua applicazione in toto nei confronti delle altre Parti.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art43 · fonte su Normattiva