[1]STRUMENTI DI COOPERAZIONE
[2]Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
Testo vigente dal 28 luglio 2020
