All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)all'alinea, le parole: «Fondo per lo sminamento umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» e dopo le parole: «programmi integrati di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;
  • 2)alla lettera a), dopo le parole: «presenza delle mine» sono inserite le seguenti: «e di residuati bellici esplosivi»;
  • 3)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con residuati bellici esplosivi»;
  • 4)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di aree con residuati bellici esplosivi»;
  • 5)alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;
  • 6)alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;
  • b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». Il titolo della legge 7 marzo '2001, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;173~art3 · fonte su Normattiva