Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

  • a)gli interventi prioritari;
  • b)i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione;
  • c)le modalita' di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) di organismi internazionali;
  • d)le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

Testo vigente dal 2 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;58~art3 · fonte su Normattiva