Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia prescritte categorie della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento; dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse, nel corso dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art15 · fonte su Normattiva