Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia prescritte categorie della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento; dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse, nel corso dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
