Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse durante il verificarsi dell'eventualita' non superino i limiti prescritti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
