1. Gli uffici governativi o le istituzioni incaricate della amministrazione delle cure mediche devono cooperare, ove occorra, con i servizi generali di rieducazione professionale, al fine di riadottare ad un idoneo lavoro le persone di ridotta capacita' lavorativa. 2. Le leggi nazionali possono autorizzare i detti uffici od istituzioni ad adottare misure idonee per la rieducazione professionale delle persone di ridotta capacita' lavorativa.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
