1. Per quanto concerne l'incapacita' lavorativa o la perdita totale della capacita' di guadagno, quando e' probabile che tale perdita sara' permanente, o una corrispondente riduzione dell'integrita' fisica, o il decesso del capofamiglia, la prestazione sara' costituita da un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66. 2. In caso di perdita parziale della capacita' di guadagno, quando appare probabile che tale perdita sara' permanente, o in caso di una corrispondente riduzione dell'integrita' fisica, la prestazione, quando e' dovuta, sara' costituita da un pagamento periodico fissato nella proporzione di quella prevista in caso di perdita totale della capacita' di guadagno di una corrispondente riduzione dell'integrita' fisica. 3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in unica somma globale versata in una sola volta: (a) sia quando il grado di incapacita' e' minimo; (b) sia qualora venga fornita alle competenti autorita' la garanzia di un impiego idoneo di della somma.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art36 · fonte su Normattiva