Le persone assistite devono comprendere: (a) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte di salariati, categorie che formino almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie; (b) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte della popolazione attiva, che costituiscano almeno il 20 per cento dell'insieme dei residenti e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art48 · fonte su Normattiva