1. Ogni richiedente deve avere il diritto di appellarsi in caso di rifiuto della prestazione o di contestazione sulla sua qualita' o sulla sua quantita'. 2. Quando, nell'applicazione del presente Codice, l'amministrazione delle cure mediche e' affidata ad un ufficio governativo responsabile davanti al Parlamento, il diritto d'appello di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo' essere sostituito dal diritto di fare esaminare dall'autorita' competente ogni reclamo che riguardi il rifiuto delle cure mediche o la qualita' delle cure mediche ricevute. 3. Quando le richieste vengono portate davanti a tribunali speciali, creati per trattare le questioni di previdenza sociale e in seno ai quali siano rappresentate le persone assistite, il diritto d'appello puo' non essere accordato.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art69 · fonte su Normattiva