[1]PARTE II CURE MEDICHE
[2]ARTICOLO 7.
[3]Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite quando il loro stato richiede cure mediche di carattere preventivo o curativo, in conformita' dei seguenti articoli della detta Parte.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
