[1]DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI

[2]La Parte che chiede il riconoscimento deve presentare l'originale o una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulti che la transazione stessa ha efficacia esecutiva, con allegata una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o in lingua inglese o in lingua francese.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art22 · fonte su Normattiva