[1]DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI
[2]La Parte che chiede il riconoscimento deve presentare l'originale o una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulti che la transazione stessa ha efficacia esecutiva, con allegata una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o in lingua inglese o in lingua francese.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
