[1]GIUDIZIALI
[2]Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle Parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.
Testo vigente dal 1 dicembre 2009
