[1]GIUDIZIALI

[2]Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle Parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art19 · fonte su Normattiva