[1]Indennita' in caso di ritardo

[2]§ 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto. § 2 Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore, viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art44 · fonte su Normattiva