[1]Responsabilita' per quanto concerne altri oggetti

[2]§1 Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani ( ad es. bagagliai o porta sci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore e' responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennita' totale da pagare non supera 1 400 unita' di conto. §2 Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al § 1, il trasportatore e' responsabile solo se e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art46 · fonte su Normattiva