[1]Responsabilita'

[2]§1 In caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il trasportatore e' responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale, o dell'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona, o come colli a mano; cio' si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con se'. L'articolo 26 si applica per analogia. §2 Il trasportatore peraltro e' responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51, ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art33 · fonte su Normattiva