Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 13 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Organi
[2]§1 Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti organi:
- a)Assemblea generale,
- b)Comitato amministrativo,
- c)Commissione di revisione,
- d)Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose (Commissione di esperti del RID),
- e)Commissione per l'agevolazione ferroviaria,
- f)Commissione di esperti tecnici,
- g)Segretario generale. § 2 L'Assemblea generale puo' decidere la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici. § 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle Commissioni di cui al §1, lettere da c) ad f), non si tiene conto degli Stati membri che non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4). § 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale, la presidenza del Comitato amministrativo nonche' la funzione di Segretario generale devono essere attribuite a cittadini di Stati membri diversi.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
