[1]Organi

[2]§1 Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti organi:

  • a)Assemblea generale,
  • b)Comitato amministrativo,
  • c)Commissione di revisione,
  • d)Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose (Commissione di esperti del RID),
  • e)Commissione per l'agevolazione ferroviaria,
  • f)Commissione di esperti tecnici,
  • g)Segretario generale. § 2 L'Assemblea generale puo' decidere la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici. § 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle Commissioni di cui al §1, lettere da c) ad f), non si tiene conto degli Stati membri che non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4). § 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale, la presidenza del Comitato amministrativo nonche' la funzione di Segretario generale devono essere attribuite a cittadini di Stati membri diversi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art13 · fonte su Normattiva