Art. 21 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Segretario generale
[2]§ 1 Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell'Organizzazione. § 2 Il Segretario generale e' eletto dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte. §3 Il Segretario generale deve in particolare:
- a)assumersi le funzioni di depositario (articolo 36);
- b)rappresentare l'Organizzazione verso l'esterno;
- c)comunicare agli Stati membri (articolo 34, § 1; articolo 35, §1) le decisioni prese dall'Assemblea generale e dalle Commissioni;
- d)eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;
- e)istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell'assistenza di esperti;
- f)convocare l'Assemblea generale e le Commissioni (articolo.14, § 3; articolo 16, § 2);
- g)inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi;
- h)elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell'Organizzazione e sottoporli all'approvazione del Comitato amministrativo (articolo 25);
- i)gestire le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato;
- j)cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
- k)emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
- l)assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V;
- m)ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all'articolo 16, §5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d'infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonche' alle imprese;
- n)dirigere il personale dell'Organizzazione;
- o)informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell'Organizzazione;
- p)aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all'articolo 24. § 4 Il Segretario generale puo' di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
