[1]Scopo dei privilegi e delle immunita' concesse

[2]§ 1 I privilegi e le immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. Le autorita' competenti revocano ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate. § 2 Le autorita' competenti ai fini del § 1 sono:

  • a)gli Stati membri, per i loro rappresentanti;
  • b)il Comitato amministrativo per il Segretario generale;
  • c)il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonche' per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~protocollo-sui-privilegi-e-le-immunita-dell-organizzazione-i-art11 · fonte su Normattiva