Art. 11 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Scopo dei privilegi e delle immunita' concesse
[2]§ 1 I privilegi e le immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. Le autorita' competenti revocano ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate. § 2 Le autorita' competenti ai fini del § 1 sono:
- a)gli Stati membri, per i loro rappresentanti;
- b)il Comitato amministrativo per il Segretario generale;
- c)il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonche' per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
