[1]Privilegi ed immunita' degli esperti

[2]Gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per conto di quest'ultima, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni, o nel corso di tali missioni, godono dei seguenti privilegi ed immunita', nella misura in cui tali privilegi siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni:

  • a)immunita' di giurisdizione per le attivita', comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto, o da lui condotto o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; gli esperti continuano a beneficiare di tale immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
  • b)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
  • c)agevolazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione;
  • d)stesse agevolazioni, per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~protocollo-sui-privilegi-e-le-immunita-dell-organizzazione-i-art10 · fonte su Normattiva