[1]Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose

[2](RID - Appendice C alla Convenzione)

[4]Campo d'applicazione

[5]§ 1 Il presente Regolamento si applica:

  • a)al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose sul territorio degli Stati contraenti il RID;
  • b)ai trasporti complementari al trasporto ferroviario al quale le Regole uniformi del CIM sono applicabili, fatte salve le prescrizioni internazionali che disciplinano il trasporto mediante un altro vettore; cosi' come alle attivita' a cui si fa riferimento nell'Allegato al presente Regolamento. § 2 Le merci pericolose, che l'Allegato esclude dal trasporto, non devono essere accettate per il trasporto internazionale.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regolamento-concernente-il-trasporto-delle-merci-pericolose-art1 · fonte su Normattiva