Art. 1 (Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose)
[1]Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose
[2](RID - Appendice C alla Convenzione)
[3]Articolo 1
[4]Campo d'applicazione
[5]§ 1 Il presente Regolamento si applica:
- a)al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose sul territorio degli Stati contraenti il RID;
- b)ai trasporti complementari al trasporto ferroviario al quale le Regole uniformi del CIM sono applicabili, fatte salve le prescrizioni internazionali che disciplinano il trasporto mediante un altro vettore; cosi' come alle attivita' a cui si fa riferimento nell'Allegato al presente Regolamento. § 2 Le merci pericolose, che l'Allegato esclude dal trasporto, non devono essere accettate per il trasporto internazionale.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
