Art. 1-bis (Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose)
[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente Regolamento e del suo Allegato, per «Stato contraente il RID» si intende uno Stato Membro dell'Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione riguardo a questo Regolamento conformemente all'Articolo 42 § 1, primo paragrafo, della Convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
