Art. 5 (Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose)
[1]Tipi di treni ammessi. Trasporto come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli
[2]§ 1 Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto su treni merci, con l'eccezione di:
- a)merci pericolose ammesse al trasporto conformemente all'Allegato nel rispetto delle pertinenti quantita' massime e delle condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci;
- b)merci pericolose trasportate alle condizioni speciali dell'Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli conformemente all'articolo 12 delle Regole Uniformi CIV. § 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli solo se rispettano le condizioni speciali dell'Allegato.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
