Art. 14 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Imballaggio
[2]Lo speditore e' responsabile nei confronti del trasportatore di tutti i danni e le spese dovute all'assenza o a stato difettoso dell'imballaggio della merce a meno che il trasportatore, in caso stato difettoso evidente o comunque a lui noto al momento dell'assunzione in carico, non abbia espresso delle riserve a tale riguardo.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
