Art. 16 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Termini di resa
[2]§ 1 Lo speditore ed il trasportatore si accordano sul termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non puo' essere superiore a quello risultante dai §§ da 2 a 4. § 2 Fatti salvi i §§ 3 e 4, i termini massimi di consegna sono i seguenti:
- a)per i carri completi: - termine di spedizione 12 ore - termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 km 24 ore;
- b)per le spedizioni in piccole partite: - termine di spedizione 24 ore - termine di trasporto, per frazione - indivisibile di 200 km 24 ore
[3]Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in difetto, all'itinerario piu' breve possibile. § 3 Il trasportatore puo' stabilire termini di resa supplementari di una determinata durata nei seguenti casi:
- a)spedizioni inoltrate: - su linee aventi un diverso scartamento di binari; - sul mare o su una via di navigazione interna, - su strada se non esiste un collegamento ferroviario;
- b)circostanze eccezionali che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficolta' anomale di gestione. La durata dei termini supplementari deve figurare nelle Condizioni generali di trasporto. § 4 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l'assunzione in carico della merce; e' prorogato per l'eventuale durata del soggiorno, non dovuta a colpa del trasportatore. Il termine di consegna e' sospeso le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
