[1]Indennita' in caso di superamento del termine di resa

[2]§1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, risulta dal superamento del termine di resa, il trasportatore deve pagare un'indennita' che non superi il quadruplo del prezzo di trasporto. §2 In caso di perdita totale della merce, l'indennita' prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'articolo 30. §3 In caso di perdita parziale della merce, l'indennita' prevista al § 1 non deve superare il quadruplo del prezzo di trasporto della parte non persa della spedizione. §4 In caso di avaria della merce, non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennita' prevista al §1 non si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 32. §5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' di cui al §1 con quelle previste agli articoli 30 e 32 non da' luogo al pagamento di un'indennita' superiore a quella dovuta in caso di perdita totale della merce. §6 Se, in conformita' all'articolo 16, §1, il termine di resa e' fissato mediante accordo, quest'ultimo puo' prevedere modalita' d'indennizzo diverse da quelle previste al § 1. Se in questo caso vengono superati i termini di resa di cui all'articolo 16, §§ da 2 a 4, l'avente diritto puo' chiedere o l'indennita' prevista dal succitato accordo, o quella prevista ai §§ da 1 a 5.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art33 · fonte su Normattiva