[1]Onere della prova

[2]§1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all'articolo 23 §2, incombe al trasportatore. §2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari di cui all'articolo 23, § 3, si presume che tale danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia il diritto di provare che il danno non e' stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi. §3 La presunzione secondo il §2 non e' applicabile nel caso previsto all'articolo 23, § 3, lettera a), quando la perdita e' di eccezionale importanza o se vi e' perdita di colli.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art25 · fonte su Normattiva