[1]Onere della prova

[2]§ 1 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36, § 2, spetta al trasportatore. § 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti all'articolo 36, § 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art37 · fonte su Normattiva