[1]Definizioni

[2]Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:

  • a)«trasportatore » indica il trasportatore contrattuale con il quale lo speditore ha concluso il contratto di trasporto in virtu' di tali Regole uniformi, oppure un trasportatore successivo, il quale e' responsabile in base a questo contratto,
  • b)« trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con lo speditore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario,
  • c)« Condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro e che sono divenute, con la stipula del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo;
  • d)« unita' di trasporto intermodale » indica i contenitori, le casse mobili, i semi-rimorchi o altre unita' di carico simili utilizzate nel trasporto intermodale.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art3 · fonte su Normattiva