[1]Definizioni

[2]Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:

  • a)«trasportatore » indica il trasportatore contrattuale con il quale il viaggiatore ha concluso il contratto di trasporto, in virtu' delle presenti Regole uniformi, oppure un successivo trasportatore il quale e' responsabile in base a questo contratto,
  • b)« trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il viaggiatore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario,
  • c)« condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, e che sono divenute con la stipula del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo;
  • d)« veicolo» indica un veicolo automobilistico o un rimorchio trasportati in occasione di un trasporto di viaggiatori.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art3 · fonte su Normattiva