Art. 39 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Responsabilita' in caso d'incidente nucleare
[2]Il trasportatore e' esonerato dalla responsabilita' che gli incombe in virtu' delle presenti Regole uniformi quando il danno e' causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o un'altra persona che lo sostituisce e' responsabile di questo danno.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
