Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 8 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Responsabilita' per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura
[2]§1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa:
- a)dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o:
- b)dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID. § 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore. § 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all'articolo 7, § 1, lettera p) il trasportatore e' responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
