[1]Responsabilita' per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura

[2]§1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa:

  • a)dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o:
  • b)dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID. § 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore. § 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all'articolo 7, § 1, lettera p) il trasportatore e' responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art8 · fonte su Normattiva