Art. 11 (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato)
[1]Certificati tecnici e dichiarazioni
[2]§ 1 L'ammissione del tipo di costruzione e l'ammissione all'esercizio sono accertate mediante documenti distinti denominati: «Certificato del tipo di costruzione» e «Certificato di esercizio». § 2 Il certificato del tipo di costruzione:
- a)specifica il costruttore e il fabbricante previsto del tipo di costruzione del veicolo ferroviario;
- b)contiene in allegato la documentazione tecnica e il resoconto della manutenzione;
- c)se necessario, specifica i limiti e le condizioni particolari di esercizio cui sono soggetti il tipo di costruzione di un veicolo ferroviario e i veicoli ferroviari corrispondenti a questo tipo di costruzione;
- d)contiene in allegato il rapporto o i rapporti di valutazione;
- e)se necessario, specifica tutte le pertinenti dichiarazioni (di conformita' e di verifica) rilasciate;
- f)specifica l'autorita' competente a rilasciare il certificato e la data del rilascio e reca la firma dell'autorita';
- g)se necessario, specifica la durata della validita'. § 3 Il certificato di esercizio comprende:
- a)tutte le informazioni indicate al paragrafo 2; e
- b)i codici di identificazione dei veicoli cui si riferisce il certificato;
- c)informazioni sul detentore dei veicoli cui si riferisce il certificato alla data del rilascio;
- d)se necessario, la durata di validita'. § 4 Il certificato di esercizio puo' riferirsi a un gruppo di veicoli singoli dello stesso tipo. In questo caso le informazioni richieste sulla base del paragrafo 3 sono specificate in modo che siano identificabili per ciascuno dei veicoli appartenenti al gruppo e la documentazione tecnica contiene un elenco della documentazione identificabile concernente le verifiche condotte su ciascun veicolo. § 5 La documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione contengono le informazioni richieste in conformita' alle disposizioni delle PTU. § 6 I certificati sono emessi in una delle lingue di lavoro conformemente all'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione. § 7 I certificati e le dichiarazioni sono notificati al richiedente. § 8 Il certificato di esercizio si riferisce all'oggetto. Una volta che il veicolo e' in circolazione, se il detentore del certificato di esercizio (comprendente la documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione) non coincide con l'attuale detentore del veicolo, il primo rimette immediatamente all'attuale detentore il certificato di esercizio unitamente al resoconto della manutenzione e mette a disposizione tutte le istruzioni dettagliate (supplementari) riguardanti la manutenzione e l'esercizio, tuttora in suo possesso. § 9 Il paragrafo 8 si applica per analogia ai veicoli e ai materiali ferroviari ammessi in conformita' all'articolo 19; la documentazione pertinente e' costituita da documenti relativi all'ammissione e da qualsiasi altro documento contenente informazioni in tutto o in parte simili a quelle richieste per la documentazione tecnica, l'elenco dei compiti della manutenzione e il resoconto della manutenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
