Art. 293
(Carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica delle macchine agricole) 1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
- a)estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
- b)generalita' del proprietario;
- c)numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
- d)numero del telaio del veicolo;
- e)caratteristiche tecniche del veicolo. 2. Il certificato d'idoneita' tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
- a)numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
- b)numero del telaio del veicolo;
- c)caratteristiche tecniche del veicolo. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo' stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' esecutive delle presenti norme.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva